Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca norme per la razionalizzazione del settore delle case da gioco, provvedendo in via generale a delineare il quadro normativo per l'istituzione e per la gestione delle case da gioco in Italia.
      Si rende, infatti, opportuno un disegno organico, nel quale siano stabiliti i criteri di gestione delle case da gioco autorizzate, come peraltro autorevolmente richiesto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 152 del 1985 e n. 291 del 2001, nonché i metodi di coordinamento con le regioni e con gli enti locali.
      L'intento è, in tale disegno organico, quello di fronteggiare i fenomeni legati al gioco d'azzardo clandestino e migliorare la competitività del comparto turistico italiano, considerato a tale proposito l'elevatissimo numero di case da gioco situate ai confini nazionali. In un simile quadro emergono, inoltre, chiare linee di autonomia tracciate dal sistema di redistribuzione dei proventi.
      La disciplina organica prevista mira, per altro verso, anche a ridurre gli spazi di ambiguità aperti nell'ordinamento dall'esistenza di alcune case da gioco sul territorio nazionale che assegnano a taluni comuni e a talune regioni una posizione di privilegio esclusiva e non giustificata da fin troppo ripetuti richiami, validi, è da dire, anche per altri comuni del nostro Paese, alla loro vocazione turistica e alle loro esigenze finanziarie.
      Entrando nel dettaglio della presente proposta di legge, l'articolo 1 prevede una delega al Governo per la definizione delle modalità di svolgimento del gioco d'azzardo e, contestualmente, delle garanzie di tutela dell'ordine pubblico, tra l'altro mediante l'istituzione di un nucleo speciale di polizia, nonché di trasparenza nella gestione delle strutture.

 

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      Con l'articolo 2 è determinato il procedimento di individuazione e di autorizzazione all'apertura delle case da gioco, consentendo l'apertura nel corso dell'anno solare di una struttura permanente ovvero di un numero massimo di due strutture stagionali, nelle quali l'attività si svolge alternativamente per periodi semestrali, con obbligo comunque per ciascuna struttura di rendicontazione separata. Laddove le case da gioco siano localizzate in comuni ad alta densità di popolazione ed eccezionale attrazione turistica, può essere autorizzata l'apertura di una struttura permanente e di un numero massimo di due strutture stagionali.
      L'articolo 3 stabilisce le modalità di rilascio, sospensione e revoca della concessione per la gestione delle strutture adibite alle attività di gioco d'azzardo, prevedendo, altresì, i requisiti di onorabilità, professionalità e capacità dei soggetti che richiedono la concessione. Tali requisiti sono ulteriormente specificati, ai sensi dell'articolo 4, all'interno di un capitolato generale adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
      Con l'articolo 5 è delineata la ripartizione dei proventi delle case da gioco, con l'obiettivo di contemperare le esigenze turistico-commerciali con le esigenze del territorio e delle comunità ivi residenti, nonché con le garanzie di funzionamento degli organi di tutela dell'ordine pubblico. All'articolo 6 sono, da ultimo, previste le disposizioni finali con riferimento, tra l'altro, alle case da gioco attualmente aperte e operanti nel territorio nazionale e alla clausola di invarianza finanziaria.
 

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